Attualmente il PQA è così costituito:
Francesca M. Dovetto Coordinatrice
Brunella Restucci Vice Coordinatrice
Maria Carmela Agodi Componente
Fabio Ambrosino Componente
Rosario Ammendola Componente
Assunta Andreozzi Componente
Amalia Barone Componente
Paolo Canonico Componente
Diego Carnevale Componente
Massimiliano Delfino Componente
Susanna Iossa Componente
Marina Marino Componente
Marialuisa Menna Componente
Olimpia Pepe Componente
Marco Picardi Componente
Pasquale Raia Componente
Maria Romano Componente
Paola Scala Componente
Germana Scepi Componente
Giuseppe Marzucco Pres. Consiglio Studenti
Maurizio Tafuto Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti
Alessandro Buttà Capo Rip. Ricerca e Terza Missione

FAQ Regolamento CdS



1) A cosa corrisponde esattamente il Regolamento didattico di un CdS e cosa deve contenere?


Il Regolamento Didattico di un Corso di Studi specifica gli aspetti organizzativi del CdS, è deliberato dalla competente struttura didattica e approvato con le procedure previste nello Statuto di Ateneo (L 341/1990, art. 11 c. 2) [1]. In base all'art. 12 del DM 270/20042, deve contenere: "a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza".
[1]https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/11/23/090G0387/sg

2) Il CdS che effettua una modifica di Regolamento deve provvedere a compilare solo il nuovo Piano degli Studi (o Manifesto)?

No. Il CdS che effettua una modifica di Regolamento deve presentare una documentazione più ampia del solo Piano degli Studi. Deve essere infatti compilato l’intero format disponibile sul sito del PQA (ossia il testo del Regolamento del CdS: RDu) comprensivo degli Allegati: Piano degli Studi (Allegato 1.1 o 1.2 o 1.3), Schedine insegnamento/attività (Allegati 2.1 e 2.2). Inoltre, solo per i Corsi che prevedono un doppio titolo, deve essere compilato anche un Allegato 3 (criteri per l'accesso al percorso formativo previsto dal doppio titolo universitario (Double Degree) e periodo di svolgimento delle attività didattiche all'estero) e un Allegato 4 (Tabella di corrispondenza delle Attività formative). Gli Allegati 3 e 4 non sono ricompresi nel format del RDu ma devono essere redatti autonomamente dal CdS.
Si rammenta inoltre che una Modifica di Regolamento richiede l’invio all’Ufficio di Management della Didattica anche del vecchio Regolamento, oltre agli omissis dei verbali della CCD e del Consiglio di Dipartimento e alla sintesi delle modifiche.

3) Per spostare un insegnamento da un semestre all’altro dello stesso anno è necessaria una modifica di Regolamento?

No. Per spostare un insegnamento da un semestre all’altro dello stesso anno non è necessario predisporre una modifica di Regolamento.

4) Per spostare un insegnamento da un anno all’altro è necessaria una modifica di Regolamento?

Sì. Per spostare un insegnamento da un anno all’altro è necessario formulare e proporre una modifica di Regolamento.

5) Nel computo del numero di esami del piano formativo, le attività a scelta autonoma dello studente possono contare 1?

Sì. Gli esami o valutazioni di profitto relative alle attività autonomamente scelte dallo studente possono essere considerate nel computo complessivo corrispondenti a una unità. Fermo restando il numero massimo degli esami previsto dal RDA, la valutazione del profitto relativa alle attività autonomamente scelte dallo studente non può infatti essere considerata meno di una unità.

6) Le propedeuticità tra due insegnamenti possono essere modificate nel corso dell'a.a.?

Le propedeuticità fanno parte dei contenuti che la norma (art. 12, c. 2 lettera b) del DM 270/2004 attribuisce al Regolamento Didattico del CdS e pertanto ogni modifica delle propedeuticità si configura come una modifica di Regolamento. Ne consegue che dette modifiche non possono essere apportate nel corso dell'anno accademico.

7) Nel computo del numero di esami del piano formativo, deve essere considerata anche la prova finale?

Secondo quanto disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), per la Laurea l'esame finale non viene considerato nel novero degli esami, il cui numero massimo è 20; per le Lauree Magistrali e per le Lauree Magistrali a ciclo unico, quinquennale e sessennale, l'esame finale rientra invece nel computo del numero massimo degli esami che non può superare, per la LM il totale di 12, per la LM c.u. quinquennale 30 e per la LM c.u. sessennale 36 (Art. 14, c. 7 del RDA; Art. 9, c. 2 e nota 13 del RDu).

8) Quanti sono i crediti minimi e massimi da assegnare alle attività autonomamente scelte dallo studente?

I crediti minimi da assegnare alle attività autonomamente scelte dallo studente sono pari a 12 per la Laurea e a 8 per la Laurea Magistrale; i crediti massimi sono, di norma, 18 CFU per la Laurea e 15 CFU per la Laurea Magistrale. Questi vincoli possono non essere rispettati solo nel caso di LM interateneo con atenei stranieri.

9) Che differenza c'è tra ‘Scheda Insegnamento’ e ‘Schedina Insegnamento’?

La "Scheda Insegnamento" illustra la didattica programmata nel CdS per ciascun insegnamento e costituisce uno degli adempimenti previsti dal sistema AVA come parte integrante della descrizione dei Corsi di Studi. Le Schede esplicitano gli obiettivi e i contenuti dell’insegnamento, specificandone dettagliatamente gli argomenti trattati, i risultati attesi (nei termini dei primi due Descrittori di Dublino relativi a conoscenze e competenze), le forme e i materiali della didattica e le modalità di verifica. L’insieme delle Schede di Insegnamento fa parte della documentazione utilizzata per la verifica del soddisfacimento dei requisiti di qualità ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studi. La compilazione della Scheda Insegnamento è prevista inizialmente in fase di istituzione del CdS; viene aggiornata ogni anno accademico ed è valida per la coorte di riferimento.
La "Schedina Insegnamento" è parte integrante del Regolamento Didattico del CdS e deve contenere solo alcune informazioni essenziali elencate all'art. 12 del DM 270/2004 [1] e non già contenute nella parte testuale del Regolamento Didattico, che illustrano il contributo dei singoli insegnamenti al raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati dal CdS. Tali contenuti riguardano, per ciascun insegnamento/attività formativa: a) l'insegnamento con indicazione dei SSD e dell'eventuale articolazione in moduli, b) i crediti, l'anno di corso e la tipologia di attività formativa, c) gli obiettivi formativi (anche con riferimento ai contenuti estratti dalla declaratoria dei SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso), d) le modalità di svolgimento della prova di esame e delle altre verifiche di profitto, e) le eventuali propedeuticità degli insegnamenti. Le Schedine Insegnamento allegate al Regolamento Didattico del CdS possono essere modificate solo in occasione di una modifica di Regolamento.
[1]http://www.miur.it/0006menu_c/0012docume/0098normat/4640modifi_cf2.htm

10) Cosa si intende per ‘tipologia degli esami’ presente nella Schedina Insegnamento e cosa bisogna indicare in quel campo?

L’art. 12 c. 2 lettera d) del DM 270/20042 dispone che nel Regolamento debba essere ricompresa anche “la tipologia […] degli esami”. Da ciò ne consegue che nella Schedina insegnamento deve essere (almeno) indicato se si tratta di esame scritto, orale o pratico o una combinazione delle predette tipologie.

11) Devono essere necessariamente compilate le Schedine per le ulteriori attività formative (TAF F), ossia l’Allegato 2.2 al Regolamento Didattico unificato dei CdS?

Sì. La Schedina ulteriori attività deve essere compilata, tuttavia è necessaria un’unica Schedina (Allegato 2.2 al RDu) in cui saranno elencate le diverse attività proposte.

12) L’Allegato relativo alle Schedine di insegnamento può riportare contenuti differenti da quelli presenti in SUA?

No. L’Allegato relativo alle Schedine di insegnamento (Allegato 2.1 al RDu) deve riportare esattamente quanto presente in SUA, in quanto qualsiasi contenuto differente richiederebbe una Modifica di Regolamento, o di Ordinamento qualora risultassero diversi i campi RaD.

13) Per un CdS qual è il numero minimo di crediti per un insegnamento o modulo di un insegnamento integrato?

Ai sensi dell’Allegato A del DM 1154/2021, a ciascun insegnamento o modulo delle attività di base e caratterizzanti devono corrispondere non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per gli insegnamenti delle attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti (gli estremi della delibera devono essere espressamente indicati in SUA).
Tale limitazione sul numero di cre­diti non si applica: nelle classi di LM in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie; nei CdS internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio, multiplo, o congiunto con un ateneo straniero; nei CdS selezionati per un cofinanziamento nell’ambito del programma Erasmus_plus.

14) La denominazione di un insegnamento tenuto in lingua italiana può essere in inglese?

Se la denominazione dell’insegnamento riporta parole o sintagmi per i quali non vi è traduzione italiana e che vengono comunemente utilizzati in inglese anche in italiano, allora è possibile che il nome dell’insegnamento sia parzialmente o totalmente in inglese. Di norma, tuttavia, la denominazione dell’insegnamento erogato in italiano deve avere denominazione in italiano. In ogni caso deve essere fornita, nella Schedina e nella Scheda insegnamento, anche la versione in lingua veicolare (inglese).

15) È possibile replicare un insegnamento/SSD più volte nel Piano degli Studi?

 No. Non si può replicare un insegnamento. Un SSD invece può essere replicato fino al raggiungimento del numero massimo di CFU previsto dall'Ordinamento e in coerenza con l'articolazione del Regolamento.  
In particolare, gli insegnamenti sono replicati solo nella didattica erogata in presenza di più canali, e i docenti titolari di insegnamenti replicati su più canali sono tenuti a concordare programmi coerenti con il percorso di studio tenendo conto della precisa interpretazione del concetto di "libertà di insegnamento" esplicitata dal DM 386/2007, Allegato 1, Art. 4 c. 5 ("Nel rispetto della libertà di insegnamento, che non è interpretabile come scelta dei contenuti dei singoli insegnamenti non riferibile agli obiettivi formativi prefissati, e che è comunque vincolata al requisito della trasparenza, è indispensabile assicurare una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio. La pubblicità delle informazioni va assicurata almeno on line, attraverso gli strumenti appositi sul sito del Ministero e su quello di ciascuna Università, ciò che consente una più facile accessibilità e la tempestività negli aggiornamenti.").
Per quanto riguarda invece i SSD, si rammenta che, nel formulare la Tabella delle attività formative (TAF) ogni SSD è inserito in un ambito al quale è assegnato un range di CFU. Finché il massimo di quel range è rispettato, è possibile assegnare CFU a uno stesso SSD. Ciò significa che un SSD può anche essere replicato, ovviamente nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS.  Inoltre, qualora quel determinato SSD sia presente nella Tabella ordinamentale (TAF) anche tra le attività affini e integrative, quell’insegnamento potrà essere presente nel Piano degli Studi (sempre nel rispetto del massimo dei CFU previsto dal range) anche tra attività che non siano di base/caratterizzanti. La replica, tra le attività affini e integrative, richiede tuttavia che sussista una motivazione analitica in base alla quale si evinca perché, un SSD di base/caratterizzante è presente anche tra gli affini. Tale motivazione non può che dipendere dai contenuti erogati da quello specifico SSD che, nel caso in cui valga anche come affine, corrisponderanno a peculiari approfondimenti dei contenuti di base/caratterizzanti, utili al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso o di specifici curricula dello stesso.