FAQ Erasmus/Internazionalizzazione
- Dettagli
- Ultima modifica il Giovedì, 03 Agosto 2023 13:23
1) Qual è il documento che assicura la congruenza delle attività che si svolgono all’estero con gli obiettivi formativi del proprio percorso di laurea?
Il documento che assicura la congruenza delle attività che si svolgono all'estero con gli obiettivi formativi del proprio percorso di laurea è il Learning Agreement (LA), che costituisce il contratto stipulato tra studente, università di appartenenza e sede ospitante, nel quale si definiscono le attività che si svolgeranno nel periodo Erasmus (TAB A) e si stabiliscono le corrispondenze con i corsi previsti dal proprio Piano di Studi (TAB B). Per essere valido e vincolante, il LA deve essere sottoscritto dal referente di scambio e/o dal coordinatore Erasmus di Dipartimento oltre che dallo studente e dal responsabile Erasmus della sede ospitante.
2) Uno studente in Erasmus può modificare il Piano di Studi concordato prima della partenza? Se sì, attraverso quali procedure può farlo?
Uno studente Erasmus può modificare il percorso concordato redigendo un nuovo Learning Agreement (LA). Esistono tre tipi di LA: LA before mobility, LA during mobility, LA after mobility. Il primo viene compilato prima dell'inizio della mobilità nel momento in cui si presenta l'Application; il secondo può essere compilato durante la mobilità e registra eventuali modifiche rispetto al primo, qualora lo studente decida di sostituire alcuni dei corsi inizialmente selezionati, spiegandone la motivazione tra quelle in elenco (ad es. corso non più attivo); per essere valida la nuova tabella deve essere approvata dal referente di scambio e/o dal coordinatore Erasmus di Dipartimento. Infine, nel terzo LA (after mobility) vengono riportati gli esami effettivamente sostenuti.
3) Quali sono le scadenze che lo studente deve controllare rispetto alla procedura Erasmus?
Le scadenze che devono essere tenute in considerazione sono essenzialmente due. La prima riguarda la deadline entro la quale presentare la domanda, scadenza che viene definita nel bando emanato dall’Ateneo. La seconda è quella entro la quale è possibile presentare l’Application Form ed è riportata nella tabella degli scambi allegata al bando. L’Application Form è il modulo ufficiale di ammissione alla sede estera, che viene inviato dalla sede ospitante a valle della Nomination: questo modello dovrà essere compilato e firmato dallo studente e, infine, rinviato alla sede estera. Le informazioni richieste possono riguardare anche le competenze linguistiche o gli insegnamenti che si intende frequentare all’estero. Il format può variare da un’università a un’altra: è importante compilare tutti i campi del format, pena l’esclusione dalla mobilità.
4) Quali tipologie di attività formative possono essere svolte dallo studente in Erasmus?
Lo studente in Erasmus può seguire tutte le TAF (Tipologie delle Attività Formativa) incluse nel proprio percorso formativo, comprese le attività a scelta dello studente (TAF D) e le altre attività formative (TAF F), purché ufficialmente erogate dall’Università ospitante. È possibile riconoscere anche l’attività di ricerca tesi fino a un numero di crediti pari ai CFU attribuiti alla prova finale meno uno. In nessun caso è possibile riconoscere un’attività formativa svolta all’estero durante il periodo in Erasmus che non sia riconosciuta dall’Università ospitante (ad es. un tirocinio svolto in un ente esterno non riconosciuto dall’Università ospitante). Tutti i crediti maturati devono essere riportati sul Transcript of Records, ossia il documento rilasciato, in italiano e in inglese, dall’Università ospitante alla fine del periodo di mobilità. Questo documento conterrà i dati personali dello studente, le date di inizio e fine delle singole parti di mobilità svolte in sede o da remoto (virtuali), l’elenco degli esami e dei tirocini svolti/frequentati con l’indicazione delle date d’esame, dei crediti (CFU ed ECTS) e dei voti conseguiti.
5) Quali sono gli indicatori che misurano il livello di internazionalizzazione di un CdS nei termini di CFU conseguiti all’estero (quindi durante un soggiorno Erasmus)?
Gli indicatori che misurano il livello di internazionalizzazione di un CdS nei termini di CFU conseguiti all’estero sono l’indicatore iC10: Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso e l’indicatore iC11 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero.
Ai fini degli indicatori, tuttavia, gli esami sostenuti in Erasmus che vengono convalidati come moduli di un corso/laboratorio integrato non vengono riconosciuti nel conteggio dei CFU conseguiti all’estero, anche se, ai fini del riconoscimento della borsa, per l’Ateneo Federico II è sufficiente che lo studente sostenga almeno uno degli esami previsti nel Learning Agreement (LA). Parimenti, non vengono riconosciuti i CFU acquisiti per “ricerca tesi”, qualora la procedura di attribuzione dei CFU non venisse ultimata entro la data della laurea.