Attualmente il PQA è così costituito:
Francesca M. Dovetto Coordinatrice
Brunella Restucci Vice Coordinatrice
Maria Carmela Agodi Componente
Fabio Ambrosino Componente
Rosario Ammendola Componente
Assunta Andreozzi Componente
Amalia Barone Componente
Paolo Canonico Componente
Diego Carnevale Componente
Massimiliano Delfino Componente
Susanna Iossa Componente
Marina Marino Componente
Marialuisa Menna Componente
Olimpia Pepe Componente
Marco Picardi Componente
Pasquale Raia Componente
Maria Romano Componente
Paola Scala Componente
Germana Scepi Componente
Daniela Baselice Pres. Consiglio Studenti
Luisa De Simone Capo Rip. Didattica e Docenza
Alessandro Buttà Capo Rip. Ricerca e Terza Missione

FAQ Processi AQ della Didattica CCdSS



1. Nella Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), nella descrizione delle proposte di azioni correttive o di miglioramento vanno indicate anche le risorse. Sarebbe possibile avere qualche indicazione per sviluppare questo punto?

Nella SMA la proposta di azioni correttive/di miglioramento da parte del CdS deve essere necessariamente articolata nei seguenti punti: a) responsabilità, b) tempistica, c) risorse d) modalità di verifica. Nello specifico, le risorse, ossia ciò di cui si dispone o si disporrà per la risoluzione delle criticità, possono essere quelle del CdS, se calcolate in termini di 'risorse umane', oppure altre, in relazione ai diversi indicatori (ad es. nuovi spazi ecc.). Sotto questa voce va quindi indicato tutto ciò che consente/irà al CdS di superare la criticità descritta o di realizzare la specifica azione di miglioramento. Uno schema comprensivo di tutti i punti potrebbe essere il seguente:
"Responsabile della azione num. X è il Coordinatore del CdS [o altri], che si avvarrà di .... [collaborazione di .../ impiego di ...]. L'indicatore di realizzazione sarà considerato l'andamento dell'indicatore XXX nei prossimi anni e ci si propone di renderlo... [stabile/nullo/pari a ...] nell'arco di XXX [mesi/anni]"


2. La Commissione Paritetica di Dipartimento ha una componente studentesca formata da soli studenti in quanto nel Consiglio di Dipartimento non è presente alcun dottorando. Tenuto conto che la normativa prevede che la CPDS ricomprenda, tra gli studenti, anche un dottorando, come ci possiamo regolare perché la CPDS sia composta in aderenza alla norma?

Lo Statuto di Ateneo [1] all’articolo 32 comma 1 e comma 2 recita come segue: "1. È istituita una Commissione paritetica docenti-studenti in ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Scuola. La Commissione è composta in egual numero da professori, ricercatori e studenti, tra cui un dottorando. 2. I componenti della Commissione paritetica sono eletti nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento ovvero di Scuola".
Tenuto conto che le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) in Ateneo sono attualmente costituite su base dipartimentale, rispetto alla eventuale presenza di soli Studenti (con esclusione del/la Dottorando/a) va considerato che anche una CPDS priva al suo interno del/la Dottorando/a rispetta le norme statutarie e regolamentari interne. Infatti, nelle previsioni delle predette norme, i Dottorandi rientrano nella più generale categoria degli "Studenti" nell'ambito della quale deve "riservarsi" un posto per un Dottorando che sia stato nominato quale componente del Consiglio di Dipartimento e sia stato eletto quale membro della Commissione Paritetica. Laddove quindi mancano entrambe le predette condizioni, la "riserva" non può operare e, pertanto, la rappresentanza della categoria "Studenti" in CPDS può essere correttamente composta di soli Studenti (iscritti ai CCdLL/CCdLLMM). Ovviamente, laddove vi fossero o subentrassero Dottorandi all'interno del Consiglio di Dipartimento, uno di questi deve necessariamente entrare a far parte della Paritetica.
[1] http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/statuto


3. Quali sono i vincoli ai quali la CPDS non può derogare perché sia correttamente composta? E cosa è possibile fare in mancanza di tali vincoli?

Il vincolo di maggior peso per una Commissione Paritetica è certamente la condizione della pariteticità dei componenti, cui si aggiunge la rappresentanza “non mediata”, in CPDS, di uno studente per ciascuno dei CCdSS che fanno capo al Dipartimento o alla Scuola. In assenza di pariteticità è consigliabile pertanto ricorrere alla cooptazione, in risposta ad apposito avviso emanato dal Coordinatore della CPDS e su previa valutazione della motivazione e interesse dello/a Studente/essa eventualmente interessato/a a partecipare ai lavori della CPDS.


4. Che differenza c'è tra ‘Scheda Insegnamento’ e ‘Schedina Insegnamento’?

La "Scheda Insegnamento" illustra la didattica programmata nel CdS per ciascun insegnamento e costituisce uno degli adempimenti previsti dal sistema AVA come parte integrante della descrizione dei Corsi di Studi.Le Schede esplicitano gli obiettivi e i contenuti dell’insegnamento, specificandone dettagliatamente gli argomenti trattati, i risultati attesi (nei termini dei primi due Descrittori di Dublino relativi a conoscenze e competenze), le forme e i materiali della didattica e le modalità di verifica. L’insieme delle Schede di Insegnamento fa parte della documentazione utilizzata per la verifica del soddisfacimento dei requisiti di qualità ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studi. La compilazione della Scheda Insegnamento è prevista inizialmente in fase di istituzione del CdS; viene aggiornata ogni anno accademico ed è valida per la coorte di riferimento.
La "Schedina Insegnamento" è parte integrante del Regolamento Didattico del CdS e deve contenere solo alcune informazioni essenziali elencate all'art. 12 del DM 270/2004 [1] e non già contenute nella parte testuale del Regolamento Didattico, che illustrano il contributo dei singoli insegnamenti al raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati dal CdS. Tali contenuti riguardano, per ciascun insegnamento/attività formativa: a) l'insegnamento con indicazione dei SSD e dell'eventuale articolazione in moduli, b) i crediti, l'anno di corso e la tipologia di attività formativa, c) gli obiettivi formativi (anche con riferimento ai contenuti estratti dalla declaratoria dei SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso), d) le modalità di svolgimento della prova di esame e delle altre verifiche di profitto, e) le eventuali propedeuticità degli insegnamenti. Le Schedine Insegnamento allegate al Regolamento Didattico del CdS possono essere modificate solo in occasione di una modifica di Regolamento.
[1] http://www.miur.it/0006menu_c/0012docume/0098normat/4640modifi_cf2.htm


5. Di chi è la 'responsabilità' della SMA? e del RRC?

La Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) viene compilata annualmente, sotto la guida del Coordinatore del CdS, dall’Unità di Gestione Qualità (UGQ) o Gruppo del Riesame (GdR-GRIE), composto da docenti del CdS, di cui uno è il Referente di Assicurazione di Qualità del CdS, e da uno o più studenti rappresentanti. Possono eventualmente collaborare alla redazione del documento una rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo coinvolto nella gestione della didattica del CdS e una rappresentanza del mondo del lavoro (Stakeholders). La SMA viene discussa e approvata in seno alla Commissione di Coordinamento Didattico (CCD), che ne assume la responsabilità.
Analogamente, il Rapporto di Riesame Ciclico è redatto dallo stesso gruppo ristretto. Una volta completato, il Riesame viene sottoposto dal Coordinatore all’approvazione della Commissione di Coordinamento Didattico (CCD), che ne assume la responsabilità.


6. Quando non vi è uniformità nell'uso degli acronimi nella documentazione di riferimento, quali acronimi è opportuno utilizzare? Ad esempio, in alcuni documenti il Nucleo di Valutazione è denominato NdV e in altri NUV o NuV.

Le serie acronimiche sono l'effetto di un processo sincronico arbitrario, benché storicamente necessario, per cui nel loro impiego, che è privo di vincoli formali, è molto importante che venga garantita la coerenza interna al documento e la chiarezza delle informazioni. A tal fine è buona prassi premettere (o far seguire), ad ogni documento che contenga acronimi, una lista degli stessi con il relativo scioglimento della sigla nonché usare lo scioglimento dell'acronimo la prima volta che questo compare nel testo.

 

7. Le Parti Interessate devono essere convocate e consultate anche se non è stata pianificata una modifica di Ordinamento?

Le Parti Interessate esprimono il fabbisogno di formazione proveniente dalla società e devono essere consultate in fase iniziale di progettazione del CdS per orientare l’offerta formativa in modo che la preparazione dei laureati risponda alle esigenze di conoscenze e competenze espresse dalla società e dal mercato del lavoro. La consultazione con le PI rappresenta tuttavia un processo che va svolto con continuità, anche successivamente alla fase istitutiva. A tal fine il Coordinatore del CdS, con il supporto del Comitato di Indirizzo (CI), deve provvedere, con cadenza almeno biennale, alla loro consultazione, che deve svolgersi, di norma, entro il mese di settembre (a meno di scadenze specifiche dettate dall’Ateneo) e comunque nel rispetto delle tempistiche per la compilazione della SUA-CdS. Un contatto sempre attivo con le PI è garantito dal CI, che si riunisce almeno una volta ogni anno accademico (16 mesi).


8. A cosa corrisponde esattamente il Regolamento didattico di un CdS e cosa deve contenere?

Il Regolamento Didattico di un Corso di Studi specifica gli aspetti organizzativi del CdS, è deliberato dalla competente struttura didattica e approvato con le procedure previste nello Statuto di Ateneo (L 341/1990, art. 11 c. 2) [1]. In base all'art. 12 del DM 270/20042, deve contenere: "a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza".
[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/11/23/090G0387/sg

9. Le propedeuticità tra due insegnamenti possono essere modificate nel corso dell'a.a.?


Le propedeuticità fanno parte dei contenuti che la norma (art. 12, c. 2 lettera b) del DM 270/2004 attribuisce al Regolamento Didattico del CdS e pertanto ogni modifica delle propedeuticità si configura come una modifica di Regolamento. Ne consegue che dette modifiche non possono essere apportate nel corso dell'anno accademico.

10. Cosa si intende per ‘tipologia degli esami’ presente nella Schedina Insegnamento e cosa bisogna indicare in quel campo?

L’art. 12 c. 2 lettera d) del DM 270/20042 dispone che nel Regolamento debba essere ricompresa anche “la tipologia […] degli esami”. Da ciò ne consegue che nella Schedina insegnamento deve essere (almeno) indicato se si tratta di esame scritto, orale o pratico o una combinazione delle predette tipologie.

11. Qual è la finalità della Scheda di Progettazione di un corso di Nuova Istituzione e in cosa differisce dall'Ordinamento?

La Scheda di Progettazione, curata dal Comitato ordinatore del CdS, costituisce lo strumento indispensabile dal punto di vista documentale (insieme alla SUA-CdS) che consente all’ANVUR di valutare la sussistenza del Requisito di Qualità dei Corsi di Studio (R3) ai fini della concessione dell’accreditamento iniziale.  Essa integra il contenuto dei campi RaD della sezione “Qualità” della SUA-CdS riportando ulteriori elementi di analisi, con particolare riguardo agli indicatori R3.A (definizione dei profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e coerenza dell’offerta formativa proposta) e R3.C (adeguatezza della dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo delle strutture didattiche e dei servizi).
 

12. Nel Rapporto di Riesame, che cosa si intende per "Indicatore di riferimento" nelle Sottosezioni C relative a "Obiettivi e azioni di miglioramento" presenti nelle varie Sezioni?

Con “Indicatore di riferimento” nelle Sottosezioni C ci si riferisce a elementi, verificabili e/o misurabili, da prendere in considerazione per monitorare il livello di raggiungimento dell’obiettivo. Ove possibile, è opportuno correlare questi Indicatori di riferimento agli indicatori dell’Anagrafe Nazionale Studenti utilizzati per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA).
 

13. Nella Sezione 4 "Monitoraggio e revisione del CdS" del Rapporto di Riesame, qual è l’obiettivo e quali sono gli aspetti da considerare? In questa Sezione vanno riportate le criticità e le azioni di miglioramento che emergono dal monitoraggio?

L’Obiettivo della Sezione 4 è accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e/o i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti e verificare se le opinioni di docenti, studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e valorizzate. Pertanto, in questa Sezione non devono essere commentati gli Indicatori delle Schede di Monitoraggio Annuale (riferiti alla distribuzione dei valori dei CdS su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare) oggetto della Sezione 5 ma piuttosto deve essere descritto come si eseguono monitoraggio e revisione; particolare attenzione deve essere dedicata alla rappresentazione delle modalità di coinvolgimento di tutti gli interlocutori, interni ed esterni (docenti, studenti, Stakeholders).
 

14. Nel Rapporto di Riesame, qual è la differenza tra azioni e obiettivi per quanto riguarda la Sottosezione C del Rapporto di Riesame?

 Le azioni comprendono quanto un CdS può realisticamente porre in essere per risolvere eventuali criticità riscontrate entro un tempo che deve essere preventivamente prefissato e sotto una precisa responsabilità; gli obiettivi costituiscono il fine al quale tendono le azioni correttive e/o di miglioramento che il CdS intende raggiungere.
 

15. Nella Sezione 5, relativa agli Indicatori, del Rapporto di Riesame, gli obiettivi proposti devono rimandare a tutti quelli riportati nelle altre Sezioni del Rapporto di Riesame?

 L'ultima Sezione 5, relativa agli Indicatori, richiede di svolgere un’analisi critica complessiva degli indicatori quantitativi degli ultimi anni presenti sulle Schede di Monitoraggio Annuali (SMA) fornite dall’ANVUR. Per questo motivo non deve necessariamente richiamare Indicatori e obiettivi presenti nelle altre Sezioni del Rapporto di Riesame. Ovviamente, nel caso in cui fossero stati già utilizzati gli indicatori delle SMA anche per compilare le altre Sezioni del rapporto, questi, insieme ai relativi obiettivi, devono essere ripresi, riassunti e commentati anche nella Sezione 5.
 

16. Nel Rapporto di Riesame, è necessario allegare tutti i documenti citati a supporto delle argomentazioni ivi presenti nella loro forma integrale o è sufficiente allegare (o riportare) estratti degli stessi?

 Nel rapporto di Riesame Ciclico i documenti non vanno allegati integralmentema devono essere riportati estratti degli stessi; in alternativa possono essere riassunti nel testo. È comunque buona prassi inserire link parlanti che consentano il rinvio alla documentazione citata a supporto.
 

17. Nelle Sottosezioni A "Analisi della situazione sulla base dei dati" del Rapporto di Riesame, è sufficiente riassumere le attività poste precedentemente in essere?

 Qualsiasi valutazione deve essere validata e rafforzata con evidenze empiriche. Si suggerisce pertanto di fornire sempre un riferimento concreto in merito alle attività citate (date degli incontri, modalità di svolgimento e partecipanti, presenza di verbali e/o omissis degli stessi etc.). Qualora la criticità non fosse stata risolta, nella tabella è necessario segnalare che l’azione è ancora in itinere.
 

18. Nel Rapporto di Riesame, è necessario/indispensabile che ci sia una correlazione evidente tra l'analisi effettuata nelle Sottosezioni A e B e gli interventi proposti nella Sottosezione C?

 Le azioni correttive proposte nella Sottosezione C devono scaturire dall'analisi effettuata nelle due Sottosezioni precedenti, nei cui confronti devono opporre una razionale e realizzabile azione correttiva e/o di miglioramento.
 

19. Nella Sottosezione A del Rapporto di Riesame, è sufficiente elencare le azioni intraprese dall'ultimo Riesame?

 Nella Sottosezione A, oltre a elencare le azioni intraprese dall'ultimo Riesame, è opportuno indicare gli eventuali miglioramenti raggiunti.
 

20. Nel Rapporto di Riesame, qualora tra le azioni correttive e/o di miglioramento proposte ci sia una modifica di Ordinamento e/o di Regolamento, quali motivazioni è bene soprattutto mettere in evidenza?

Giacché una modifica di Ordinamento e/o Regolamento presuppone precise motivazioni (ad es. rilievi ANVUR; esiti delle consultazioni con le parti sociali; suggerimenti degli studenti, dei docenti di riferimento del CdS e/o della Commissione Paritetica etc.), è opportuno che, sia dal Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) sia dalla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), emergano chiaramente tali motivazioni.

21. Nel Rapporto di Riesame, è possibile riportare, come azioni correttive, le stesse azioni già indicate in precedenza (ad es. nella SMA dell'anno precedente)?

Le stesse azioni indicate in precedenza non dovrebbero essere indicate come nuove azioni correttive in quanto nella redazione di un Rapporto di Riesame, essendo comunque trascorso un anno dalla compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale, è difficile che la situazione sia rimasta immutata e, nel caso lo fosse, ciò indicherebbe l'inefficacia dell’azione correttiva precedentemente proposta (tranne nel caso in cui per l'azione proposta fossero stati indicati tempi più lunghi di un anno). Dopo avere effettuato un'analisi completa dell'esito delle azioni condotte in passato, potranno pertanto essere proposte azioni nuove – e non le stesse già indicate in precedenza –, eventualmente anche per raggiungere gli stessi obiettivi qualora questi ultimi non fossero stati ancora raggiunti.
 

23. Nella Sottosezione C "Obiettivi e azioni di miglioramento" del Rapporto di Riesame, è indispensabile indicare sia tempi sia risorse sia modalità delle azioni correttive?

 Nella pianificazione di azioni correttive devono essere esplicitamente e singolarmente indicati tempi, risorse e modalità delle azioni correttive proposte.
 

24. Quanto è importante la sinteticità nella redazione del Rapporto di Riesame?

 
La sinteticità è un valore aggiunto del documento, fatta salva la descrizione efficace dei mutamenti intercorsi dall'ultimo Riesame, delle criticità rilevate e delle azioni predisposte. Alla sinteticità possono concorrere le tabelle riassuntive delle azioni intraprese presenti nelle Sottosezioni A e C.

25. Nel Rapporto di Riesame, perché gli indicatori del Gruppo B Internazionalizzazione, differentemente da tutti gli altri, non sono espressi in percentuale (%)?

 
Gli indicatori del Gruppo B Internazionalizzazione sono espressi come frazione millesimale (‰) e non in frazione percentuale (%) perché il numeratore della frazione è solitamente molto piccolo rispetto al denominatore e, di conseguenza, l’utilizzo del valore percentuale comporterebbe valori con molti zeri dopo la virgola.

26. Come avviene il rilascio dei dati relativi agli indicatori e a che periodo si riferiscono?

 
Il rilascio dei dati dei dati relativi agli indicatori avviene sul Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio entro il mese di luglio di ogni anno. Detti dati sono altresìriportati nella Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) dell’anno accademico precedente. Le credenziali di accesso al Portale sono gestite direttamente dall’Ateneo (Ufficio Management della Didattica). Per favorire un utilizzo di dati il più possibile corretti e aggiornati, i valori degli indicatori per il monitoraggio annuale dei CdS e di quelli relativi agli Atenei vengono aggiornati trimestralmente e rilasciati entro i 15 giorni successivi. Ogni rilascio non si sovrascrive sui precedenti, che rimangono comunque consultabili nella piattaforma.

27. Come va interpretato l’indicatore iC05 (Rapporto studenti regolari/docenti)?

 
Si tratta di una frazione con al numeratore il numero di studenti regolari e al denominatore il numero dei docenti. Più in particolare, l’indicatore iC05 consente di valutare la sostenibilitàdel CdS. Valori di questo indicatore molto superiori ai valori medi dell’area geografica o degli Atenei nazionali sono indice di criticità in quanto evidenziano scarse probabilità per gli studenti di essere seguiti adeguatamente nel percorso di studio.